Bilanci 2020: possibilità di sospendere gli ammortamenti
Dalla conversione in legge del decreto n. 104/2020, tra le misure di sostegno delle imprese, emerge la possibilità di sospendere le quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali in relazione all’esercizio 2020, in modo da prorogare di un anno il piano di ammortamento originario e da dare “respiro” alle imprese che, con enorme difficoltà, stanno fronteggiando le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso.
Più segnatamente, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in deroga al principio statuito dall’art. 2426, comma 1, n. 2 Cod. Civ., secondo cui il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, è stata ammessa la possibilità di sospendere le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali per il bilancio relativo all’esercizio in corso all’entrata in vigore del decreto sopra richiamato.
Tale possibilità, nella pratica, consiste nel conservare nel bilancio 2020, come valore delle immobilizzazioni, il medesimo valore risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. In tal caso, quindi, la quota di ammortamento non imputata nel bilancio 2020, in quanto sospesa, dovrà essere imputata nel conto economico relativo all’anno di esercizio successivo.
Tuttavia, la scelta di avvalersi di tale sospensione comporta per le imprese l’assolvimento di alcuni obblighi. Ed invero, le stesse dovranno: 1) destinare ad una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare pari alle quote di ammortamento sospese; nell’ipotesi in cui non esistono riserve di utili o se le stesse risultano essere inferiori all’importo necessario ad integrare la riserva dovuta al mancato ammortamento, bisognerà ricorrere all’accantonamento degli utili degli esercizi successivi; 2) indicare nella nota integrativa le ragioni della deroga, l’iscrizione e l’importo delle quote non contabilizzate e della riserva indisponibile nonché le conseguenze della deroga sul piano patrimoniale ed economico-finanziario.
Sul piano fiscale, le imprese che si avvalgono della facoltà sopra descritta potranno dedurre la quota di ammortamento sospesa sempre secondo quanto statuito dagli artt. 102, 102 bis e 103 TUIR, anche ai fini IRAP, ancorché la quota di ammortamento non concorra al risultato di bilancio.
Poiché la disposizione in commento genera inevitabilmente un disallineamento tra valori civilistici e fiscali, si dovrà, di conseguenza, procedere all’iscrizione di un fondo per le imposte differite così come previsto dal principio contabile OIC25.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà possibile prorogare l’efficacia di questa disposizione in considerazione dell’evoluzione della pandemia da Sars-COV-2.
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